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TRASFERIMENTO RIVENDITE ORDINARIE

A) TERMINI
 
Le domande di trasferimento delle rivendite ordinarie, sia all’interno della propria area di influenza commerciale che al di fuori della medesima, possono essere presentate nel primo e nel terzo trimestre dell’anno. Le domande pervenute fuori termine verranno esaminate nel trimestre successivo.Le istanze reiterate saranno ovviamente archiviate quando non si rilevi un mutamento significativo e oggettivo nella situazione precedentemente esaminata.Potranno essere inoltrate durante tutto l’anno, le domande relative ai trasferimenti motivati da causa di forza maggiore (calamità naturali di rilevanza tale da non consentire l’esercizio dell’attività, crolli ed incendi tali rendere inagibile il locale, sfratto esecutivo non per morosità ancorchè siano intervenute proroghe legislative o giudiziarie), o per eventualità comunque imprevedibili da valutare singolarmente.Nei casi di forza maggiore il Direttore dell’Ispettorato Compartimentale competente per territorio può autorizzare, nelle more dell’istruttoria, il trasferimento provvisorio della rivendita per un periodo non superiore ad un anno. Tale trasferimento provvisorio non può essere in alcun caso prorogato, salvo il completamento dell’istruttoria per il trasferimento definitivo.
 
B) CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO
 
Il trasferimento delle rivendite ordinarie, sia all’interno della propria area territoriale di influenza  commerciale, sia all’esterno della medesima, è consentito con le modalità ed alle condizioni di seguito riportate.
 
C) TIPOLOGIE DI TRASFERIMENTO
 
Il trasferimento delle rivendite può essere “fuori zona” o “in zona” a seconda del mutamento o meno dell’area di influenza commerciale della rivendita. 
Il trasferimento è, pertanto da intendersi fuori zona quando, anche se di entità limitata, comporti un netto spostamento dell’area territoriale di influenza commerciale della rivendita stessa, con forte incidenza o scavalcamento di quella di pertinenza di altri esercizi.
 
D) TRASFERIMENTO IN ZONA
 
1 -  Il trasferimento delle rivendite all’interno della propria zona di influenza commerciale è subordinato al rispetto delle distanze previste per le nuove istituzioni. 
Se si tratta del trasferimento di una rivendita posta a distanza regolamentare dalle congeneri più vicine, lo spostamento non potrà essere comunque autorizzato qualora si infranga, anche nei confronti di un solo esercizio, la distanza minima regolamentare;
2 -  In caso di rivendite già ubicate a distanza inferiore alla minima consentita, saranno autorizzati gli spostamenti che determinino l’aumento delle distanza preesistenti;
3 - Per le rivendite ubicate nelle zone urbane centrali a distanza inferiore a quella prevista, è consentito il trasferimento nella stessa zona , ancorchè comporti l’ulteriore avvicinamento ad altra rivendita, purchè tale avvicinamento non sia superiore al 15% della preesistente distanza. Tale facoltà può essere esercitata una sola volta nell’arco dei dieci anni, indipendentemente dai cambi di titolarità dell’esercizio.
 
E) TRASFERIMENTO FUORI ZONA
 
1 - Il trasferimento delle rivendite fuori della propria zona di influenza commerciale è subordinato al rispetto dei parametri di distanza e di rapporto rivendite/n. abitanti previsti per le nuove istituzioni nonché della distanza superiore a metri 600 dal congenere più vicino quando sia già stato raggiunto, nei comuni fino a 10.000 residenti, il rapporto limite di una rivendita ogni 1500 abitanti;
2 - La richiesta di trasferimento potrà essere inoltrata quando provenga da una rivendita che, per pregresse situazioni, sia posta a distanza inferiore a quella minima prevista qualora lo spostamento comporti l’allontanamento dalle congeneri più vicine;
3 - Qualora, invece, l’istanza provenga da un rivenditore posto a distanza regolamentare, ma non superiore ai metri 600 dal congenere più vicino, l’istanza stessa potrà essere inoltrata a condizione che la produttività conseguita dalla rivendita nell’ultimo biennio risulti inferiore , per ciascuno dei due anni, ai relativi parametri previsti in precedenza per le nuove istituzioni;
4 - Per le rivendite ubicate nelle località sparse, poste a distanza superiore a metri 600 il trasferimento potrà essere accordato solo se la produttività della rivendita interessata, nell’ultimo biennio, risulti inferiore ai 2/3 dei corrispondenti parametri. Salvo casi di forza maggiore, il trasferimento fuori zona non può essere accordato se non siano trascorsi almeno tre anni dall’istituzione della rivendita o dalla cessione di essa ai sensi dell’art.31 della legge 22 dicembre 1957 n° 1293
5 -Viceversa, al fine di evitare attività di tipo speculativo, è vietato il conferimento della rivendita ai sensi dell’art. 31 della legge 22 dicembre 1957 n° 1293, prima che siano trascorsi due anni dal provvedimento di autorizzazione al trasferimento fuori zona della rivendita stessa.
 
F) ISTRUTTORIA
 
Tutte le istanze di trasferimento, in zona e fuori zona, dovranno essere sottoposte, anche per meglio chiarire quale delle due fattispecie si configuri, alla rituale istruttoria secondo le disposizioni gia descritte. 
Una volta acquisiti i prescritti pareri, gli ispettori adotteranno immediatamente il conseguente provvedimento, dandone comunicazione alla scrivente ed agli organi consultivi per conoscenza. 
In caso di più richieste di trasferimento relative alla stessa zona, ove la cronologia della presentazione e le motivazioni addotte non consentano di individuare in modo certo quale istanza accogliere, sarà preferita la rivendita che abbia realizzato nell’ultimo triennio la produttività media più bassa. 
Gli Ispettori provvederanno a comunicare alle Associazioni dei rivenditori l’esito della procedura in tutti i casi in cui siano stati acquisiti i relativi pareri.
E' in facoltà dell’associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello compartimentale richiedere la convocazione della Commissione consultiva quando trattasi di trasferimento provvisorio da trasformarsi in definitivo o quando sussistano elementi di incertezza circa la definibilità del trasferimento in zona o fuori zona.
 
 

ISTITUZIONE NUOVA TABACCHERIA

 

Il Decreto del Ministero dell'Economia del  21 febbraio 2013, n.38, tratta la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo.
Si tratta del Regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del Decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni,  dalla  Legge  15  luglio  2011,   n.   111,   recante disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria,  con cui  sono  disciplinate le modalita' di istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di Monopolio.

Tale decreto è stato in parte ratificato con il nuovo provvedimento n. 30776 per il biennio 2017-2018 e dall'articolo 4 della legge 3 maggio 2019 n.37 - legge Europea 2018 con cui sono state apportate modifiche all'articolo 24 comma 42 del decreto - legge 6 luglio 2011, n.98 -convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n 111. 


In sintesi i principali contenuti del Regolamento in oggetto.
La vendita al pubblico di tabacchi lavorati  e' effettuata per mezzo di rivendite suddivise in:

  • rivendite ordinarie;
  • rivendite  speciali;
  • patentini.

 

RIVENDITE ORDINARIE 

 

Il parametro di distanza da rispettare per l'istituzione di una nuova rivendita deve essere superiore a 200 metri dalle congeneri già esistenti. 

Nei comuni fino a 10.000 abitanti non può essere aperta una nuova rivendita se è già presente  una rivendita ogni 1.500 abitanti, salvo che la rivendita ordinaria più vicina  in esercizio risulti distante oltre 600 metri.


Il calcolo della distanza minima è previsto con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel rispetto delle disposizioni del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Per quanto riguarda il parametro numerico - rapporto abitanti /rivendite si ricorda che non è consentita l'istituzione di una nuova rivendita quando il rapporto tra le rivendite e gli abitanti sia inferiore ad 1 ogni 1.500 abitanti.


Può essere revocata l'istituzione di  rivendite sperimentali ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (assegnate agli  invalidi di guerra, vedove  di  guerra e categorie equiparate per legge ed ai decorati al valor militare)  nell'interesse del servizio,  nel caso in cui la stessa non abbia raggiunto, nel terzo anno del triennio di esperimento, i parametri di fatturato sopra espressi.
Le rivendite ordinarie, inoltre,  potranno essere istituite tenendo particolarmente conto delle zone caratterizzate da nuovi sviluppi abitativi, commerciali ovvero della particolare rilevanza assunta dai nodi stradali e dai centri di aggregazione urbana,  tali da rendere palesi carenze dell'offerta in funzione della domanda nonchè delle istanze di trasferimento.


Per il raggiungimento di tale obiettivo gli uffici competenti adottano per ogni anno solare due piani semestrali per l'istituzione delle rivendite ordinarie, avendo riguardo:  dei punti  vendita già esistenti nonche' delle istanze di trasferimento nel frattempo pervenute;  della necessità che la rete di vendita dei tabacchi lavorati risulti adeguata ad un effettivo e concreto rapporto tra domanda e offerta e organizzata in modo da garantire l'efficacia dei controlli a tutela dei minori;  dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute pubblica, nonche' del gettito.

 

RIVENDITE  SPECIALI

 
Le rivendite speciali  sono istituite all'interno di particolari  strutture,  hanno esclusivo accesso dalla struttura ospitante e sono prive di ingressi diretti ed autonomi sulla pubblica via. Non possono esporre l'insegna regolamentare o la scritta tabacchi all'esterno della struttura che le ospita.
L'Agenzia delle Dogane valuta l' opportunità di istituire  tali  rivendite per soddisfare  concrete e particolari esigenze di domanda  da valutare in ragione:
 - dell'ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento;
 - della possibile sovrapposizione della rivendita da istituire rispetto agli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona; -del significativo pregiudizio economico che dalla nuova rivendita deriverebbe per quelle già esistenti nella medesima zona.
Possono  essere istituite rivendite speciali all'interno di:

  • stazioni ferroviarie;
  • stazioni automobilistiche e tranviarie;
  • stazioni marittime;
  • aeroporti;
  • caserme;
  • case di pena;
  • altri luoghi  stabiliti dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Quanto a quest'ultimo punto, l'Agenzia delle Dogane si riserva la discrezionalità di individuare altre localizzazioni possibili, se riscontra un'esigenza di servizio non copribile da rivendite ordinarie e patentini, nelle seguenti strutture: 

  • sale Bingo;
  • bar di strutture alberghiere di significativa dimensione ed importanza;
  • strutture pubbliche ovvero private alle quali sia possibile accedere soltanto previa esibizione di tessere o biglietti di ingresso;
  • stazioni metropolitane;
  • ipermercati, intesi quali strutture facenti capo ad unico soggetto, anche organizzate in più locali o reparti in relazione alle diverse tipologie merceologiche, qualora siano presenti esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande;
  • centri commerciali, qualora sussistano esigenze di equilibrare il rapporto fra domanda e offerta e non risulti possibile l'istituzione di una rivendita ordinaria.

Le rivendite speciali a carattere stagionale non possono operare per più di otto mesi all'anno.

Quanto all'istituzione delle rivendite ordinarie e speciali, gli articoli 3 e 5 del Regolamento in oggetto  contengono istruzioni dettagliate circa le modalità di presentazione della domanda all'Agenzia delle Dogane, unitamente alla  documentazione da allegare.

 

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

 

L'articolo 6 contiene del provvedimento  disposizioni per la vendita tabacchi lavorati presso i distributori di carburante, nonché le modalità di presentazione delle domande all'Agenzia delle Dogane con i documenti necessari.
E' consentito istituire una rivendita nel rispetto dei criteri numerici relativi alle distanze minime e alle quote di aggio  citati,  nonché dei parametri dimensionali minimi degli impianti di distribuzione carburanti e dei locali chiusi diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti.
Sono definiti locali  chiusi  all'interno dell'impianto di distribuzione carburanti quelli dedicati:

  • esclusivamente alla vendita di tabacchi lavorati con superficie utile minima di 30 metri quadrati;
  • alla vendita di tabacchi lavorati ovvero di prodotti o di servizi diversi, ivi inclusi cibi e bevande ovvero al pagamento dei carburanti erogati, esclusa in ogni caso l'esposizione o la vendita di olii combustibili, di agenti chimici e di ogni altro prodotto comunque idoneo ad alterare i tabacchi lavorati ovvero la loro conservazione, con superficie non inferiore a 50 metri quadrati.

In caso di impossibilità di aprire una rivendita di tabacchi per mancato  rispetto dei criteri dimensionali nella medesima stazione e' sempre consentito, fermo il rispetto dei parametri dimensionali di cui ai commi 3 e 4, il rilascio ovvero il rinnovo del patentino ai sensi degli articoli 7 e 8.

 

 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER TABACCHI

 
I distributori 24h dei tabacchi vendono installati dal rivenditore che li può posizionare all'interno della tabaccheria, oppure previa autorizzazione, nelle immediate vicinanze dello stesso.
Modalità di apertura
Per ottenere l’autorizzazione all’istallazione di un distributore automatico per la vendita generi di monopolio, il titolare della rivendita deve presentare apposita domanda in marca da bollo di Euro 16,00 all'ufficio regionale dell' Aams competente per territorio.
La richiesta deve contenere le generalità del richiedente (nome, cognome e recapito personale) che deve risultare titolare della rivendita.
Se il distributore automatico sarà ubicato all’interno di pubblici servizi siti nella zona di interesse commerciale della rivendita ovvero a distanza superiore a metri 10 dalla rivendita stessa, nella domanda devono essere indicate le distanze tra il luogo di installazione e le rivendite più vicine.
Se si desidera collocare il distributore all'esterno del locale di vendita cioè sul marciapiede, è necessario fare domanda all'ufficio comunale preposto, e ove vi siano le condizioni ritenute adeguate dalll'ufficio medesimo, si otterrà una concessione di occupazione di suolo pubblico.
Gestione del distributore
L'acquisto del distributore dà luogo ad una detrazione ai fini IVA come disposto dall'art. 74 del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni.
E' possibile vendere sigarette ma anche merci varie assoggettate al regime IVA con apposito distributore predisposto.
Per rispettare il divieto di vendita dei prodotti da fumo ai minori, il distributore deve essere dotato di un lettore di carte a banda magnetica attestante l'indentità del consumatore.
 
 
 
 

PATENTINI TABACCHI

 
 
 I locali presso i quali possono essere istituiti i patentini sono:
  1. alberghi;
  2. stabilimenti balneari; 
  3. campi sportivi; 
  4. discoteche; 
  5. pubs;
  6. ristoranti e pizzerie;
  7. locali da ballo; 
  8. cinema multisala con annesso punto di ristoro; 
  9. bar di rilevante frequentazione dotati di adeguate strutture di intrattenimento; 
  10. nelle sale "Bingo", quando non resti possibile procedere all'impianto di rivendite speciali.
Per strutture diverse da quelle sopra elencate , in presenza di particolari esigenze di servizio si dovrà richiedere una speciale autorizzazione.
II patentino e considerato un servizio complementare alle tabaccherie, non deve essere un duplicato delle rivendite, ma un'espansione della preesistente struttura di vendita giustificata dalla necessità del servizio al pubblico nei luoghi e nei tempi in cui tale servizio non possa essere svolto dalle tabaccherie. 
A tal proposito assumerà preminente rilievo l'orario prolungato dell' esercizio del richiedente rispetto alle rivendite circostanti;
Il giorno di riposo settimanale dovrà essere diverso rispetto a quello delle tabaccherie vicine;  
L'eventuale presenza di distributori automatici nella tabaccheria più vicina pregiudicherà la concessione del patentino. 
E' fatto espresso divieto ai locali che utilizzano un patentino tabacchi di esporre sia all'interno che all'esterno, scritte o insegne che richiamino la vendita del tabacco. 
ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO PATENTINO TABACCHI
1 TERMINI Le istanze per il rilascio dei patentini devono essere inoltrate nel primo trimestre di ciascun anno. Le istanze, in carta da bollo da 16.00, euro prevenute nei termini saranno sottoposte alla rituale istruttoria con l'acquisizione dei pareri della Guardia di Finanza e delle organizzazioni rappresentative della categoria dei rivenditori. 
2 ISTRUTTORIA Una volta acquisiti i prescritti pareri, ove venga avviato il prescritto procedimento per il rilascio ne sarà data comunicazione al rivenditore più vicino per la partecipazione al procedimento medesimo ai sensi dell' art. 7 della legge n. 241/90. Successivamente, sulla base anche della eventuale documentazione trasmessa dal predetto rivenditore nei 30 giorni successivi alla comunicazione, i Sigg.ri Ispettori adotteranno il conseguente provvedimento, che verrà inviato per conoscenza anche agli Organi consultivi. Le istanze reiterate senza elementi ulteriori saranno direttamente archiviate.
REVOCA DEL PATENTINO:
Su istanza del tabaccaio di aggregazione, che potrà essere prodotta anche tramite un'Associazione di categoria o d'ufficio, nell'ambito dell'attività istituzionale, gli Ispettorati Compartimentali effettueranno, eventualmente anche con l'ausilio della Guardia di Finanza, dei controlli tesi a verificare eventuali irregolarità nella gestione del patentino, quali ad esempio: 
  1. rifornimento presso rivendite diverse da quella di aggregazione; 
  2. mancato utilizzo dei modelli U88 p AT; 
  3. esposizione all'esterno del locale di insegna o cartello che pubblicizza la vendita di tabacchi; 
  4. mancato rispetto dell'obbligo di neutralità dell' offerta; 
  5. mancata voltura della concessione nel quadrimestre successivo al cambio di titolarità dell'esercizio presso il quale il patentino opera; 
  6. mancato ingiustificato prelievo per più di tre mesi o comunque prelievi in quantitativi tali da non giustificare il proseguimento dell'attività; 
Nei casi sopra esposti e in qualunque ulteriore caso di violazione delle norme relative alla vendita dei generi di monopolio, i Sigg.ri Ispettori provvederanno a irrogare, previa contestazione, le previste sanzioni sino alla revoca, nei casi più gravi, della licenza. 
 
VOLTURA DEL PATENTINO
 
Qualora il titolare dell'esercizio presso il quale opera il patentino ceda a qualunque titolo la propria attività, il subentrante deve inoltrare richiesta di voltura del patentino medesimo, entro il termine perentorio di 4 mesi dalla data di acquisizione dell'azienda. Nelle more della procedura di voltura il subentrante potrà essere autorizzato a continuare la vendita fino alla relativa decisione. La richiesta di voltura dovrà essere posta in istruttoria e saranno acquisiti i prescritti pareri. E' in facoltà dell'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello compartimentale richiedere la convocazione della Commissione consultiva di cui al titolo l°, lettera B) quando trattasi di voltura di patentini ritenuti non più necessari nell'interesse del servizio per sopravvenute modifiche nell'assetto di vendita. L'istruttoria in questo caso dovrà essere incentrata su valutazioni sostanziali relative all'utilità del punto vendita sulla base dei tabacchi venduti nei precedenti due esercizi finanziari; in tal caso alla richiesta di voltura dovrà essere allegata copia degli U88 PAT relativi al periodo sopraindicato, nonché autocertificazione sulla permanenza delle caratteristiche che hanno consentito il. rilascio iniziale del patentino. Trascorso il termine di cui al primo capoverso del presente paragrafo, la domanda di voltura non potrà più essere inoltrata e l'interessato dovrà attendere il primo trimestre dell'anno successivo per l'inoltro della domanda di istituzione di un patentino. Fino al completamento della relativa istruttoria all'esercizio è fatto divieto assoluto di operare.
 
 

PRELIEVO TABACCHI - LEVATA

 
L'approvvigionamento dei tabacchi deve essere effettuato tramite i  Depositari fiscali autorizzati dall’AAMS. 
Ve ne sono alcuni ( Depositi Fiscali Privati ) che trattano prodotti di nicchia ( es. sigari ).
La distribuzione è affidata a  Logista Italia  che stipula contratti con i fornitori nazionali ed esteri per la commercializzazione dei prodotti da fumo, sigarette comprese.
Logista conta su una rete di:
  • Depositi Fiscali Territoriali - gestiti direttamente.
  • Depositi Fiscali Locali (DFL) - gestiti da terzi delegati da Logista.
La levata (approvvigionamento del tabacco presso il deposito fiscale) può evere cadenza settimanale,quindicinale,o mensile a seconda delle necessità del tabaccaio. 
In alcuni casi, di particolare necessità ed urgenza è consentito al tabaccaio effettuare una levata integrativa , in anticipo sulla sua regolare scadenza.
L’ordine può essere effettuato via fax oppure on-line attraverso il portale di Logista Italia.
L’attestato di pagamento deve essere presentato al gestore del DFL non oltre le ore 12.00 del giorno di scadenza della fattura, e comunque entro l’orario di apertura del DFL.
In accordo con il gestore del DFL può farsi consegnare i tabacchi direttamente in tabaccheria dove consegnerà l’attestato di pagamento al trasportatore.
Il pagamento dei tabacchi  prenotati, può avvenire : per contanti  anticipati attraverso bollettino postale o addebito bancario, oppure ci si può avvalere del fido tabacchi che dà la possibilità di posticipare il pagamento dei tabacchi alla settimana successiva. Il fido può essere richiesto al proprio istiituto di credito oppure a Ecomap che è l'ente erogatore della Federazione Italiana Tabaccai.
 
 

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Giuseppe Cartumi

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