GIOCO DEL LOTTO
ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE GIOCO LOTTO
La concessione per l'esercizio dell'attività di ricevitore è assegnata ai titolari di generi di Monopolio che ne facciano richiesta entro il 1 marzo di ogni anno.
In base alle istanze presentate, l’AAMS elabora le graduatorie che vengono rese pubbliche mediante affissione all’albo dell’ufficio. Le assegnazioni vengono effettuate in base a calcoli sul reddito medio delle ricevitorie e altri parametri.
REVOCA DELLA CONCESSIONE
La ricevitoria può essere revocata in caso di mancata raccolta degli incassi, esistono infatti soglie minime stabilite che, se non garantite, sono motivo di revoca della concessione.
La revoca della concessione interviene anche se il ricevitore commette gravi infrazioni nella conduzione della ricevitoria.
FUNZIONI DEL RICEVITORE
Il ricevitore deve attenersi alle disposizioni dell’AAMS per tutte le fasi della lavorazione.
La giocata è attestata dall’emissione dello scontrino che viene rilasciato al giocatore e, costituisce titolo per il pagamento del premio. Entro 5 minuti l’ultima giocata effettuata può essere, su richiesta del cliente, annullata.
La raccolta delle giocate si effettua nei giorni di estrazione: martedi, giovedi, sabato dalle ore 7.00 alle ore 19.30; lunedi , mercoledi, venerdi , domenica dalle ore 7.00 alle ore 24.00
Il ricevitore è tenuto al versamento dei proventi della raccolta delle giocate decurtate dall’aggio dell’8% su ciascuna giocata.
Il D.P.R.303/1990 prevede che, ogni ricevitore , versi a Lottomatica S.P.A., entro il giovedi di ciascuna settimana contabile , i proventi della settimana precedente al netto delle vincite e dell’aggio così come risulta dall’estratto conto della settimana stessa.
Il ricevitore è tenuto al versamento nei termini stabiliti per non incorrere in violazioni che possano dar luogo a sanzioni amministrative.
Il ricevitore è tenuto altresì ad inviare il plico contabile entro il venerdi, contenente una copia dell’estratto conto,l’attestato di versamento, gli originali degli scontrini annullati, digitati manualmente ecc.
LOTTO : LE REGOLE
Il Gioco del Lotto è disciplinato dalla legge n. 528 del 2/8/1982 (in G.U. n. 222/82) e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 560 del 16/9/1996. Attualmente la sua gestione è affidata all'Ispettorato Generale per il Lotto e le Lotterie, Direzione Generale delle Entrate Speciali, con sede in Roma presso il Ministero delle Finanze.
Il Gioco del Lotto è basato sull'estrazione di 5 numeri tra l'1 e il 90, effettuata su dieci ruote identificate con i nomi di dieci città (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia) e su un'undicesima ruota da poco istituita: la Ruota Nazionale.
DOVE E QUANDO SI GIOCA
Si può giocare presso tutti i ricevitori autorizzati, tramite terminali automatizzati che trasmettono immediatamente i dati all'ufficio centrale di elaborazione. Lo Stato ha affidato l'organizzazione e la gestione alla Lottomatica spa.
Si può giocare al Lotto tutti giorni e le estrazioni si tengono ogni martedì, giovedì, e sabato alle ore 20:00.
Le giocate sono accettate dalle 07:00 alle 24:00, ma per consentire il corretto svolgimento delle operazioni di raccolta, nei giorni di estrazione è consentito giocare fino alle 19:30.
Riepilogando:
martedì - giovedì - sabato 07:00/19:30
lunedì - mercoledì - venerdì - domenica 07:00/24:00
La giocata minima su una schedina del Lotto è di 1,00 euro, la massima 200,00 euro. La vincita massima ottenibile con ciascuna schedina è di 6 milioni di euro.
LA RICEVUTA
Per ciascuna giocata viene rilasciato uno scontrino che riepiloga tutte le informazioni necessarie. Lo scontrino è l'unico titolo che legittima il possessore ad incassare il premio in caso di vincita.
Lo scontrino è anonimo: se viene smarrito ol giocatore non ha modo di comprovare la giocata e perderà il diritto a richiedere il pagamento del premio.
Lo scontrino non deve risultare deteriorato o illeggibile nei suoi elementi essenziali, o verrebbe considerato nullo, in caso di vincita non viene riconosciuto il premio ma solamente restituito l'importo giocato.
LA VINCITA
Il ricevitore deve esporre al pubblico il Bollettino delle Vincite non appena Lottomatica ha certificato la regolarità delle avvenute estrazioni.
Nel caso, un giocatore fosse in possesso di uno scontrino che ritiene essere vincente, e che invece il Concessionario considera non vincente, può opporre reclamo. Il reclamo deve essere spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno al Concessionario tassativamente entro 8 giorni dalla data di affissione del Bollettino Ufficiale di zona.
Il termine è perentorio infatti trascorsi questi 8 giorni il diritto di ricorso decade. Una volta ricevuto il reclamo, il Concessionario può accoglierlo o respingerlo. Se entro 15 giorni il Concessionario non avrà comunicato l'esito con raccomandata, il reclamo si intende tacitamente respinto.
Il provvedimento viene in ogni caso pubblicato sul numero successivo del Bollettino Ufficiale. A questo punto al giocatore rimangono ancora due strade da percorrere per fargli riconoscere la vincita: ricorrere alla Commissione Centrale del Gioco del Lotto entro 15 giorni dalla pubblicazione della decisione sul Bollettino Ufficiale di zona, oppure ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro 90 giorni dalla pubblicazione della decisione sul Bollettino Ufficiale.