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APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO - SLOT

 
L'art. 110 del TULPS prevede diverse tipologie di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, che si distinguono in base al premio erogato.
 
APPARECCHI CON DISTRIBUZIONE PREMI IN DENARO(art. 110 comma 6 )
 
Gli apparecchi che distribuiscono premi in denaro  (vietati ai minori di anni 18) sono collegati all'apposita rete di proprietà dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), che costituisce lo strumento necessario attraverso il quale deve essere esercitato il gioco stesso (Circ.. 21 del 12 maggio 2005 del Ministero delle Finanze).
a) New slot: obbligatoriamente collegati alla rete telematica dell'AAMS e dotati di attestato di conformità dell'AAMS, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico. Con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità che consentono al giocatore di scegliere la propria strategia, selezionando tra varie opzioni di gara. In essi il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita di quattro secondi. Le vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, sono erogate dalla macchina. Non possono riprodurre il gioco del poker o le sue regole fondamentali;
b) Videolottery: facenti parte della rete telematica dell'AAMS, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno devono essere definiti le caratteristiche tecniche, tra cui il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita, nonchè le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati: alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati. Possono essere installati negli esercizi pubblici e commerciali di cui agli articoli 86 e 88 TULPS, nelle aree aperte al pubblico e nei circoli privati
 
APPARECCHI CHE NON DISTRIBUISCONO PREMI IN DENARO (art. 110 comma 7).
 
a) Con distribuzione di premi costituiti da prodotti di piccola oggettistica. Sono elettromeccanici, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad un euro. Possono distribuire direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. Se ammesso lo scambio, il valore complessivo di ogni premio non può essere superiore a venti volte il valore della partita. 
 
b) Senza distribuzione di premi. Sono quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore, e il costo della singola partita può essere superiore a cinquanta centesimi di euro.Possono essere installati negli esercizi pubblici e commerciali di cui agli articoli 86 e 88 TULPS, nelle aree aperte al pubblico e nei circoli privati. Possono essere installati anche nell'ambito di attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'art. 69 TULPS.
 
 
 

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