TRASFERIMENTO RIVENDITE ORDINARIE
A) TERMINI
Le domande di trasferimento delle rivendite ordinarie, sia all’interno della propria area di influenza commerciale che al di fuori della medesima, possono essere presentate nel primo e nel terzo trimestre dell’anno. Le domande pervenute fuori termine verranno esaminate nel trimestre successivo.Le istanze reiterate saranno ovviamente archiviate quando non si rilevi un mutamento significativo e oggettivo nella situazione precedentemente esaminata.Potranno essere inoltrate durante tutto l’anno, le domande relative ai trasferimenti motivati da causa di forza maggiore (calamità naturali di rilevanza tale da non consentire l’esercizio dell’attività, crolli ed incendi tali rendere inagibile il locale, sfratto esecutivo non per morosità ancorchè siano intervenute proroghe legislative o giudiziarie), o per eventualità comunque imprevedibili da valutare singolarmente.Nei casi di forza maggiore il Direttore dell’Ispettorato Compartimentale competente per territorio può autorizzare, nelle more dell’istruttoria, il trasferimento provvisorio della rivendita per un periodo non superiore ad un anno. Tale trasferimento provvisorio non può essere in alcun caso prorogato, salvo il completamento dell’istruttoria per il trasferimento definitivo.
B) CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO
Il trasferimento delle rivendite ordinarie, sia all’interno della propria area territoriale di influenza commerciale, sia all’esterno della medesima, è consentito con le modalità ed alle condizioni di seguito riportate.
C) TIPOLOGIE DI TRASFERIMENTO
Il trasferimento delle rivendite può essere “fuori zona” o “in zona” a seconda del mutamento o meno dell’area di influenza commerciale della rivendita.
Il trasferimento è, pertanto da intendersi fuori zona quando, anche se di entità limitata, comporti un netto spostamento dell’area territoriale di influenza commerciale della rivendita stessa, con forte incidenza o scavalcamento di quella di pertinenza di altri esercizi.
D) TRASFERIMENTO IN ZONA
1 - Il trasferimento delle rivendite all’interno della propria zona di influenza commerciale è subordinato al rispetto delle distanze previste per le nuove istituzioni.
Se si tratta del trasferimento di una rivendita posta a distanza regolamentare dalle congeneri più vicine, lo spostamento non potrà essere comunque autorizzato qualora si infranga, anche nei confronti di un solo esercizio, la distanza minima regolamentare;
2 - In caso di rivendite già ubicate a distanza inferiore alla minima consentita, saranno autorizzati gli spostamenti che determinino l’aumento delle distanza preesistenti;
3 - Per le rivendite ubicate nelle zone urbane centrali a distanza inferiore a quella prevista, è consentito il trasferimento nella stessa zona , ancorchè comporti l’ulteriore avvicinamento ad altra rivendita, purchè tale avvicinamento non sia superiore al 15% della preesistente distanza. Tale facoltà può essere esercitata una sola volta nell’arco dei dieci anni, indipendentemente dai cambi di titolarità dell’esercizio.
E) TRASFERIMENTO FUORI ZONA
1 - Il trasferimento delle rivendite fuori della propria zona di influenza commerciale è subordinato al rispetto dei parametri di distanza e di rapporto rivendite/n. abitanti previsti per le nuove istituzioni nonché della distanza superiore a metri 600 dal congenere più vicino quando sia già stato raggiunto, nei comuni fino a 10.000 residenti, il rapporto limite di una rivendita ogni 1500 abitanti;
2 - La richiesta di trasferimento potrà essere inoltrata quando provenga da una rivendita che, per pregresse situazioni, sia posta a distanza inferiore a quella minima prevista qualora lo spostamento comporti l’allontanamento dalle congeneri più vicine;
3 - Qualora, invece, l’istanza provenga da un rivenditore posto a distanza regolamentare, ma non superiore ai metri 600 dal congenere più vicino, l’istanza stessa potrà essere inoltrata a condizione che la produttività conseguita dalla rivendita nell’ultimo biennio risulti inferiore , per ciascuno dei due anni, ai relativi parametri previsti in precedenza per le nuove istituzioni;
4 - Per le rivendite ubicate nelle località sparse, poste a distanza superiore a metri 600 il trasferimento potrà essere accordato solo se la produttività della rivendita interessata, nell’ultimo biennio, risulti inferiore ai 2/3 dei corrispondenti parametri. Salvo casi di forza maggiore, il trasferimento fuori zona non può essere accordato se non siano trascorsi almeno tre anni dall’istituzione della rivendita o dalla cessione di essa ai sensi dell’art.31 della legge 22 dicembre 1957 n° 1293
5 -Viceversa, al fine di evitare attività di tipo speculativo, è vietato il conferimento della rivendita ai sensi dell’art. 31 della legge 22 dicembre 1957 n° 1293, prima che siano trascorsi due anni dal provvedimento di autorizzazione al trasferimento fuori zona della rivendita stessa.
F) ISTRUTTORIA
Tutte le istanze di trasferimento, in zona e fuori zona, dovranno essere sottoposte, anche per meglio chiarire quale delle due fattispecie si configuri, alla rituale istruttoria secondo le disposizioni gia descritte.
Una volta acquisiti i prescritti pareri, gli ispettori adotteranno immediatamente il conseguente provvedimento, dandone comunicazione alla scrivente ed agli organi consultivi per conoscenza.
In caso di più richieste di trasferimento relative alla stessa zona, ove la cronologia della presentazione e le motivazioni addotte non consentano di individuare in modo certo quale istanza accogliere, sarà preferita la rivendita che abbia realizzato nell’ultimo triennio la produttività media più bassa.
Gli Ispettori provvederanno a comunicare alle Associazioni dei rivenditori l’esito della procedura in tutti i casi in cui siano stati acquisiti i relativi pareri.
E' in facoltà dell’associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello compartimentale richiedere la convocazione della Commissione consultiva quando trattasi di trasferimento provvisorio da trasformarsi in definitivo o quando sussistano elementi di incertezza circa la definibilità del trasferimento in zona o fuori zona.